procedura. Con la nota che abbiamo inoltrato alla direzione strategica abbiamo evidenziato che vi è una responsabilità in solido di chi determina tali gravi ritardi, sempre se a qualcuno possa interessare. Il fatto è grave ed inaudito, anche se oramai all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno sono avvezzi a non attenzionare le problematiche del personale, frutto di una attitudine burocratica criminale troppo attenta alle procedure attraverso autentiche interpretazioni personali, in contrasto con tutte le applicazioni che in tutte le altre aziende sanitarie campane fanno, e non agli obiettivi. L’apparato burocratico dell’ente salernitano è incurante delle richieste di avvio di procedure a tutela dei propri dipendenti e, in questo caso, di soggetti che sono in attesa di avviarsi al lavoro, realizzando il sogno di ogni individuo, acquisire la dignità che solo il lavoro può dare. Eppure l’ultimazione procedurale viene posticipata da settimana a settimana, da mese a mese, da anno ad anno, se si pensa a quando è stata ultimata la selezione e a quando si è provveduto ad assumere gli aventi diritto. Al Ruggi nemmeno la rivoluzione causata da pipistrello cinese è riuscita a far cambiare corso alle cose. Eppure tra chi parla la stessa lingua orientale, la comunicazione avrebbe dovuto mostrare ampi margini di comprensione”.
Il
Segretario Generale
CISL FP
Salerno
Pietro
Antonacchio
Firma
autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
Al Commissario Straordinario AOU Salerno
Al Sub Commissario Amministrativo
Al Direttore Servizio Gestione Umane
Alla RSU
Ai delegati RSU/RSA/RLS CISL FP
Oggetto: danno da ritardata assunzione - categorie protette
In riferimento all’oggetto corre l’obbligo richiamare all’attenzione i gravi ritardi di codesta azienda e il mancato reclutamento ovvero la ritardata assunzione di alcuni OSS vincitori di apposita selezione che, benchè chiamati da alcuni mesi e pur avendo presentato la documentazione richiesta, sono ancora in attesa della messa a ruolo.
E’ appena il caso si sottolineare che nel caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego l'interessato può chiedere, in presenza dei presupposti di legge di cui all'art. 2043 c.c., il risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza delle illegittimità risalenti agli atti o ai comportamenti dell'amministrazione.
Nella specifica fattispecie il lavoratore può agire, a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva.
In altri termini, sebbene il danno non può identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione al dipendente, perché queste comunque presuppongono l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumento che presuppone l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, quindi, l’entità della mancata percezione-erogazione della retribuzione in capo al ricorrente costituirà solo uno, per quanto il principale, dei criteri di determinazione.
Pertanto nell’invitare a portare a termine le procedure di reclutamento di cui all’oggetto, si invita a porre estrema attenzione alla questione, ritenendo responsabili in solido quanti non stanno ottemperando all’obbligo assunzionale per i soggetti interessati.
Il Segretario Generale
Pietro Antonacchio
Firma
autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993