Ispettorato Territoriale del lavoro di Salerno
Visto il D. lg. 23 aprile 2004 n. 124, recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro” che all’art. 7 affida al personale ispettivo compiti di vigilanza “sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale”, nel cui ambito rientrano anche le norme che garantiscono il lavoro;
Visto il D. lg. 14 settembre 2015 n. 149 (recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183), istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS e dell’INAIL, ed opera sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visto il D. M. 15 gennaio 2014 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante il Codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro, che agli art. 5 e 12 prevede il coinvolgimento della Consigliera di Parità nella fase di preparazione dell’ispezione – sia allo scopo di individuare “ulteriori profili di discriminazione di genere” sia per acquisire informazioni circa specifiche situazioni discriminatorie segnalate al suddetto ufficio – nonché nella successiva fase dell’espletamento dell’attività ispettiva per raccogliere qualificate dichiarazioni, indicazioni o delucidazioni relative all’ispezione in corso;
Visto il D. lgs.11 aprile 2006 n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, che all’art.
15, comma 1, lett. f), prevede la cooperazione istituzionale tra le Direzioni (oggi Ispettorati) Interregionali
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e Territoriali del Lavoro e della Consigliera di Parità “Al tal fine di individuare procedure efficaci di rivelazione delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi”, nonché l’art. 15, comma 4, il quale stabilisce che, su richiesta delle Consigliere di Parità, le Direzioni (oggi Ispettorati) territorialmente competenti acquisiscono “nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile, anche in base specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta”;
Visto il D. lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in data 6 giugno 2007 tra la Direzione generale per l’Attività Ispettiva, la Direzione generale del Mercato del Lavoro e della rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, nel quale è stata espressa la volontà di concordare modalità di collaborazione, coordinamento e formazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in data 7 marzo 2017 tra l’Ispettorato Interregionale del Lavoro Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise e l’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Campania, nel quale è stata espressa la volontà di concordare modalità di collaborazione, coordinamento e formazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
Ritenuto opportuno rilanciare la collaborazione tra l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno e l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Salerno, incoraggiando l’implementazione di forme di collaborazione al fine di garantire un efficace coordinamento delle iniziative in materia di parità e pari opportunità;
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SI CONVIENE
QUANTO SEGUE
Dichiarazione
di Intenti
Nell’espletamento delle funzioni
istituzionali, le parti si impegnano a porre in esser ogni utile iniziativa
volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di
pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto
alle discriminazioni di genere. Tale rapporto di collaborazione sarà mirato a
rafforzare il coordinamento tra le rispettive attività e lo scambio reciproco di
esperienze e buone prassi sulle tematiche della parità e pari opportunità e sarà
disciplinato dai seguenti articoli.
Art. 1
Azioni di
Collaborazioni
-
Segnalazione tempestiva alla Consigliera Provinciale di Parità di eventuali
situazioni discriminatorie di genere riscontrate durante le ispezioni effettuate
ovvero di cui gli uffici siano venuti a conoscenza tramite l’ URP;
-
trasmissione di informazioni alla Consigliera Provinciale di Parità sugli
squilibri nella posizione tra uomini e donna riscontrati in azienda, nel corso
delle ispezioni e su ogni altra questione di comune interesse.
- La
Consigliera di Parità si impegna a segnalare all’Ispettorato Territoriale del
Lavoro le violazioni delle norme antidiscriminatorie nonché di quelle volte a
disciplinare il rapporto di lavoro, di cui sia venuta a conoscenza in occasione
dello svolgimento del proprio mandato.
Art. 2
Accesso a dati
statistici
-
L’Ispettorato Provinciale del lavoro si impegna a comunicare all’Ufficio della
Consigliera di Parità della Provincia di Salerno i dati in suo possesso
concernenti il monitoraggio delle convalide delle dimissioni e risoluzioni
consensuali del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori
padri ex art. 55 D. lg. 151/2001 e s.m.i.
- Su
richiesta della Consigliera di Parità della Provincia di Salerno, l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro renderà disponibili i dati statistici concernenti le
convalide nel proprio ambito di competenza al fine di evidenziare le eventuali
problematiche di conciliazione tra la vita lavorativa e familiare nonché di
offrire elementi utili alla verifica della effettiva volontarietà delle
dimissioni.
Art. 3
Pianificazione
degli accessi Ispettivi
- Le
richieste di intervento, presentate per iscritto o tramite posta elettronica,
della Consigliera Provinciale di Parità devono contenere tutte le indicazioni
necessarie all’effettuazione degli accertamenti di competenza del personale
ispettivo.
-
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro si impegna ad assumere tempestivamente le
questioni sollevate, previa valutazione dei contenuti delle stesse e della
opportunità di effettuare una verifica ispettiva al riguardo, provvederà a
programmare i conseguenti accessi ispettivi. L’ufficio segnalerà alla
Consigliera di Parità le eventuali situazioni emerse a seguito
dell’ispezione.
Art. 4
Attività
Formative
- Le parti
si impegnano a promuovere momenti di approfondimento e studio che coinvolgano.
- Il proprio
personale allo scopo di rafforzare competenze, conoscenze e metodologie di
intervento nell’ambito delle azioni antidiscriminatorie e nelle materie di
comune interesse. A tal fine valuteranno la possibilità di realizzare iniziative
di informazione quali conferenze, seminari, convegni sulle tematiche
lavoristiche affrontate in una prospettiva di genere, assumendo, per gli aspetti
di rispettiva competenza, i connessi oneri organizzativi.
Art. 5
Scambio di
buone prassi
- Le parti
si impegnano a rilevar e diffondere le buone prassi e le misure di intervento
adottate sul territorio provinciale per la verifica e l’attuazione effettiva del
principio delle pari opportunità, nonché a monitorare i risultati concretamente
conseguiti.
Art.6
Incontri
istituzionali
- Al fine di
migliorare la sinergia istituzionale, le parti si impegnano a promuovere, a
livello territoriale, incontri finalizzati alla disamina di casi specifici, con
l’eventuale coinvolgimento diretto dei soggetti interessati (lavoratori, oo.ss.,
datori di lavoro), allo scopo di rimuovere eventuali comportamenti
discriminatori segnalati o situazioni di squilibrio di particolare rilevanza.
- Le parti
si impegnano inoltre a riunirsi periodicamente per opportuno scambio di
informazioni e per coordinare la rispettiva attività di repressione e
disincentivazione di qualsiasi forma di discriminazione nei luoghi di lavoro,
nonché per l’eventuale concertazione di interventi mirati, nell’ambito delle
rispettive funzioni, anche al fine di accertare e sanzionare fenomeni di
sfruttamento lavorativo.
Art. 7
Attuazione e
validità dell’intesa
Il presente protocollo d’intesa
ha validità di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione, con proroga
tacita, alla scadenza, per ulteriori cinque anni, salvo volontà di disdetta
manifestata per iscritto da almeno una delle parti.
L’Ispettorato Territoriale
del Lavoro Ufficio della Consigliera di
Parità
di
Salerno
della Provincia di Salerno
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